Integratori alimentari e farmaci da banco: quali sono detraibili?

Integratori Farmaci Detrazioni Fiscali

Quando si acquistano prodotti in farmacia o in parafarmacia, ci si trova spesso davanti a due grandi categorie: farmaci da banco e integratori alimentari. A prima vista possono sembrare simili, ma dal punto di vista normativo e fiscale presentano importanti differenze.

Farmaci da banco: detraibili

I farmaci da banco sono medicinali che possono essere acquistati senza obbligo di prescrizione medica. Si tratta di prodotti autorizzati dal Ministero della Salute, sottoposti a rigorosi controlli e con indicazioni terapeutiche precise riportate sul foglietto illustrativo. Sono usati per trattare piccoli disturbi di salute, come mal di testa, raffreddore o lievi dolori muscolari.
Le spese sostenute per l’acquisto dei farmaci da banco sono detraibili in dichiarazione dei redditi, a condizione che lo scontrino parlante riporti il codice fiscale dell’acquirente e la dicitura “farmaco” o “medicinale”.

Integratori alimentari: non sono detraibili

Gli integratori alimentari, invece, in base alla normativa nazionale ed europea non sono considerati farmaci, bensì alimenti. Sono prodotti che apportano nutrienti come vitamine, minerali, aminoacidi o estratti vegetali, utili a integrare la dieta quotidiana. La loro funzione non è curativa, ma di supporto al normale benessere dell’organismo.
In Italia, come in tutta Europa, sono venduti sia online sia in negozi fisici (farmacie, parafarmacie ed erboristerie), ma non sono soggetti alle stesse procedure autorizzative dei medicinali e non sono detraibili fiscalmente, anche se prescritti dal medico.

È indispensabile assumere integratori?

Gli integratori alimentari non sostituiscono mai una dieta equilibrata, ma possono risultare utili se non indispensabili in circostanze specifiche. Vediamo alcuni casi particolari.

  • Condizioni di salute – Le malattie croniche, l’uso continuato di farmaci o periodi di convalescenza medio-lunghi possono richiedere un supporto mirato;
  • Fasi della vita con bisogni aumentati – Gravidanza, allattamento, crescita, menopausa o invecchiamento sono momenti in cui alcune sostanze possono essere carenti. In questi casi è necessario integrarle, per garantire qualità di vita e salute;
  • Stili di vita o diete restrittive – Praticare sport intensivo, vivere momenti di stress elevato o fare scelte alimentari specifiche, sono fattori che possono portare a carenze da compensare.

In questi casi, un integratore può essere un valido sostegno per la salute, con effetti collaterali nulli o limitati, sempre previo consiglio medico.

Detraibilità fiscale in sintesi

Se hai quindi necessità di assumere integratori alimentari per motivi di salute, ricorda che dal punto di vista fiscale la differenza principale fra farmaci e integratori sta nella natura del prodotto e nel suo riconoscimento normativo: i farmaci da banco sono medicinali con efficacia terapeutica dimostrata, mentre gli integratori sono alimenti con finalità di supporto. E solo i primi danno diritto alla detrazione fiscale.
Quindi, quando compri un integratore alimentare ricorda che le spese non sono detraibili, anche se l’acquisto avviene su consiglio o prescrizione del medico.
Questo perché, dal punto di vista giuridico e fiscale, gli integratori restano classificati come alimenti e non come medicinali.

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Bibliografia normativa essenziale

  1. Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli integratori alimentari.
  2. Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 169 – Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari.
  3. Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 – Attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa a un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano.
  4. Agenzia delle Entrate – Circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, chiarimenti sulla detraibilità delle spese sanitarie: esclusione degli integratori alimentari.
  5. Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 256/E del 20 settembre 2008, precisazioni sulla non detraibilità degli integratori alimentari.
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